Nº 6620 LA PROVVIGIONE E' DOVUTA ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue:in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi
delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza
prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della
causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cassazione n.11443/2022).
Per quanto qui occupa infatti non può dubitarsi che il contatto tra i convenuti sia avvenuto solo grazie all’intervento della società attrice e che gli stessi abbiano ripreso le trattative non appena scaduto l’incarico conferito dai venditori a _______________ srl, come attestato dalla scansione temporale dei due eventi: scadenza dell’incarico il 23.10.2018, pagamento dell’acconto da parte del _______________per € 10.000,00 al 12.11.2018 (cfr. doc. 19 cit.)"
| Autore | Avv. Giovanna Carbone |
| Data pubblicazione | 14-11-2025 |
| Data aggiornamento | 14-11-2025 |
| Downloads | 10 |
| Tipologia | Sentenze |
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