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	Obbligatori i controlli di sicurezza sugli ascensori.-
	
	
	OBBLIGATORI I CONTROLLI 
DI SICUREZZA SUGLI ASCENSORI
In vigore dal 1° settembre 2009 il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2008 sulla sicurezza degli ascensori. Il provvedimento dispone l'adozione di misure intese al graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio negli edifici e nelle costruzioni prima del 1999. 
In particolare, l'articolo 1 del decreto prevede l'obbligo per il proprietario dell'immobile, o il suo legale rappresentante (nei condomini l'obbligo grava sull'amministratore), di concordare con l'Organismo notificato/la ASL/l'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, una verifica straordinaria dell'impianto al fine di identificare gli interventi correttivi da apportare per migliorarne la sicurezza. Per tale verifica si deve far riferimento alle norme di buona tecnica più recenti, ossia le norme pubblicate dall' UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).
Le verifiche straordinarie devono essere effettuate, in relazione alla data di installazione degli impianti, entro i seguenti termini perentori: 
- due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; 
- tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; 
- quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; 
- cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Il proprietario o legale rappresentante ha la responsabilita' della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento entro i termini previsti. In caso di non ottemperanza, l'impianto non può essere mantenuto in esercizio (art. 5).
L'Ente incaricato delle verifiche periodiche ha la responsabilita' di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento (art. 4) e di procedere all'emissione di verbale con esito negativo in caso contrario. 
TESTO DEL DECRETO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
Miglioramento   della   sicurezza  degli  impianti  ascensoristici
anteriori alla direttiva 95/16/CE. (09A09824)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8
giugno   1995  sul  miglioramento  della  sicurezza  degli  ascensori
esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  relativo  al  regolamento  recante norme per l'attuazione della
Direttiva ascensori 95/16/CE;
Vista  la  norma  UNI  EN  81-80 «Regole per il miglioramento della
sicurezza  degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci
esistenti»,  approvata  dall'Ente  nazionale italiano di unificazione
nel  maggio  2004,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;
Vista  l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto
piu'  utilizzato  nel  nostro  Paese  con  oltre  70 milioni di corse
persona   al  giorno  per  cui  per  una  adeguata  sensibilizzazione
dell'opinione  pubblica  occorre  assicurare  al  presente decreto la
massima  diffusione  a  livello nazionale anche attraverso comunicati
stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
Considerato  l'obiettivo  del  Governo  di  rilanciare l'edilizia e
pertanto  di  perseguire  anche  l'obiettivo della messa in sicurezza
degli  edifici  degli  impianti  tecnologici , tra questi l'ascensore
indispensabile mezzo di trasporto;
Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a:
*  proprietari/amministratori/associazioni  di piccoli proprietari
immobiliari;
*  imprese  che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento
di ascensori;
* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;
considerata  la  necessita'  di dover adeguare allo stesso livello di
sicurezza  tutti  gli  ascensori in esercizio sul territorio italiano
data l'effettiva vetusta' di una parte rilevante degli stessi;
Decreta:
Art. 1.
Scopo
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici
operanti  sugli  ascensori,  come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2,
comma  1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  di seguito denominato
«regolamento»,  si  dispone  l'adozione  di  appositi  interventi  di
adeguamento  mirati  al  progressivo  e  graduale  miglioramento  del
livello  di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio
permanente  negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla
data  di  entrata  in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in
modo  selettivo  in  funzione  delle  situazioni  riscontrate su ogni
singolo impianto.
Art. 2.
Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori
1.  Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  a partire
dall'entrata  in vigore del presente decreto in occasione della prima
verifica  periodica  sull'impianto  gia'  programmata  dall'Organismo
notificato/dalla   ASL/dall'Ispettorato   del   lavoro   che   ha  in
affidamento   l'ascensore   contestualmente   richiede   e   concorda
l'effettuazione  di  una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14
del  regolamento,... 
... continua    
 
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